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D.M. LL.PP.. 03/03/1999

Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici (Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999) Il Ministro dei Lavori Pubblici - Delegato per le Aree Urbane

-Vista la legge 13 giugno 1991, ed in particolare l’art. 3, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per l’esecuzione e l’attuazione del codice della strada;

- Visto il d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 recante modifiche al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", che all’art. 54 dispone la realizzazione di cunicoli e gallerie per la allocazione nel sottosuolo dei pubblici servizi in strutture adeguatamente dimensionate e concepite in modo tale da consentire manutenzione ordinaria e straordinaria senza la manomissione del corpo stradale e sue pertinenze;

-Considerata l’esigenza di dare le necessarie indicazioni in materia ai Comuni con più di 30.000 abitanti;

- Considerata l’opportunità, altresì, di dare le istruzioni anche nel caso di pubblici servizi sistemati nei marciapiedi, là dove tale allocazione non arrechi intralcio alla circolazione e disagio alla cittadinanza;

- Visto il d.p.c.m. 10 novembre 1998, concernente la delega di funzioni del presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei Lavori Pubblici Dott. Enrico Micheli in materia di Arre Urbane;

-Visto il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112, concernente le disposizioni di attuazione della legge 15 marzo 1997 n. 59, che all’art. 54, 1 comma, lettera b), mantiene allo Stato le funzioni attinenti all’indicazione dei criteri per la raccolta e l’informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente e per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una più agevole lettura dei dati;

-Visto l’art. 98 del citato f.lgs 31 marzo 1998, n. 112, che mantiene allo Stato le funzioni di definire disposizioni tecniche relative alle strade e loro pertinenze;

- Visto l’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, primo comma;

- Considerata l’urgenza di intervenire nel settore dei servizi tecnologici in armonia con la pressante necessità di una riqualificazione urbana in ciascuna area che abbia influenza sulla mobilità urbana e l’inquinamento;

- Considerato altresì che nel caso di opere di urbanizzazione connesse all’imminente evento giubilare, venga considerata nel contesto medesimo l’eventuale sistemazione dei pubblici servizi in modo corrispondente alle prescrizioni del nuovo codice della strada;

-Sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico per lo sfruttamento razionale del sottosuolo, di cui al decreto 25 giugno 1995 del Sottosegretario pro-tempore alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, delegato per le Aree Urbane, nel cui Comitato sono state rappresentate le Amministrazioni Centrali, le imprese dei pubblici servizi, l’U.P.I., l’A.N.C.I. e le Federazioni delle imprese;

-Vista l’intesa espressa nella seduta del 13 novembre 1998 dalla Conferenza Unificata;

- Visto il parere del Ministero dell’Ambiente; Emana la seguente direttiva

Art. 1 Finalità

1. La presente direttiva fornisce a Comuni, Provincie, Anas ed altri Enti proprietari e-o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico, in ambito urbano, le linee guida per la posa degli impianti sotterranei delle Aziende e delle Imprese erogatrici dei servizi, in seguito denominate con il solo termine di "Aziende".

2. Le relative disposizioni, ai sensi del 1° comma dell’art. 25 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell’art. 66 del Regolamento di esecuzione n. 495 del 16 dicembre 1992, così come integrato dall’art. 54 del Regolamento di esecuzione n. 610 del 16 settembre 1996, riguardano le realizzazioni di attraversamenti trasversali e occupazioni longitudinali sotterranee della sede stradale per le infrastrutture dei servizi.

3. Le disposizioni stesse sono dirette, altresì, a consentire la facilità di accesso agli impianti tecnologici e la relativa loro manutenzione, e tendono a conseguire, per quanto possibile, il controllo e la rilevazione delle eventuali anomalie attraverso sistemi di segnalazione automatica ed evitare, o comunque ridurre per quanto possibile al minimo, lo smantellamento delle sedi stradali, le operazioni di scavo, lo smaltimento del materiale di risulta fino alle località di discarica ed il successivo ripristino della sede stradale.

4. Obiettivo primario della presente direttiva è quello di razionalizzare l’impiego del sottosuolo in modo da favorire il coordinamento degli interventi per la realizzazione delle opere, facilitando la necessaria tempestività degli interventi stessi al fine di consentire, nel contempo, la regolare agibilità del traffico ed evitare, per quanto possibile, il disagio alla popola- zione dell’area interessata ai lavori ed alle attività commerciali ivi esistenti.

5. La connessa finalità è quella di promuovere la scelta di interventi che non comportino in prospettiva la diminuzione della fluidità del traffico per i ripetuti lavori interessanti le strade urbane, contribuendo così sia ad evitare gli effetti di congestionamento causato dalle sezioni occupate, sia a contenere i consumi energetici, ridurre i livelli di inquinamento, nonché l’impatto visivo al fine di salvaguardare l’ambiente ed il paesaggio e realizzare economie a lungo termine.

Art. 2 Campo di applicazione

1. Le disposizioni si applicano alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione ed ai rifacimenti e/o integrazione di quelli già esistenti ovvero in occasione dei significativi interventi di riqualificazione urbana di cui al successivo art. 6. 2. Nel sottosuolo possono essere presenti i seguenti servizi: reti di acquedotti; reti elettriche di distribuzione; reti elettriche per servizi stradali (es. illuminazione pubblica, semafori, ecc.); reti di distribuzione per le telecomunicazione ed i cablaggi di servizi particolari; reti di teleriscaldamento; condutture del gas.

3. Le prescrizioni della presente direttiva, ad eccezione di quelle attinenti alla tenuta delle cartografie di cui agli artt. 3 e 5 non riguardano le adduttrici ed alimentatrici primarie delle reti idriche, le grandi infrastrutture quali collettori di fognature, linee di trasporto di fluidi infiammabili e di linee elettriche ad alta tensione, nonché casi particolari di rilevanti concentrazioni di strutture appartenenti ad un’unica Azienda (centrali telefoniche, cabine elettriche etc.).

Art. 3 Piano urbano dei servizi

1. I Comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione residente superiore a 30 mila abitanti o interessati da presenze dovute ad alta affluenza turistica stagionale, sono tenuti a redigere, entro un quinquennio compatibilmente con le risorse disponibili, un piano organico per l’utilizzazione razionale del sottosuolo da elaborare d’intesa con le "Aziende", che sarà denominato Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), farà parte del Piano Regolatore Generale e, comunque, dovrà attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico.

2. Le Regioni possono individuare aree urbane ad alta densità abitativa o ambiti territoriali a particolare sensibilità ambientale da sottoporre a tale obbligo.

3. Tutti i Comuni sono comunque tenuti all’osservanza delle Norme Tecniche UNI e CEI vigenti, per la posa dei servizi elencati al precedente art. 2, con particolare riguardo al rispetto delle distanze fra le linee dei servizi stessi ed alla loro esatta collocazione.

4. Tutti i Comuni dovranno, inoltre, dotarsi di una cartografia cartacea, informatica o numerica ed in questo secondo caso essa dovrà corrispondere a quanto indicato al successivo art. 16 acciocché sia compatibile fra i vari soggetti.

5. La procedura relativa alle nuove urbanizzazioni dovrà contemplare la presentazione del progetto dei servizi tecnologici.

6. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano svolgono le funzioni di controllo e vigilanza. Per quest’ultime Provincie le disposizioni della Direttiva non si applicano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 4 Tipologia delle opere

1. Per la realizzazione degli impianti nel sottosuolo sono definite tre categorie standard di ubicazione dei vari servizi:

a) in trincea previa posa direttamente interrata o in tubazioni sotto i marciapiedi o altre pertinenze stradali;

b) in polifore, manufatti predisposti nel sottosuolo per l’infilaggio di canalizzazioni;

c) in strutture polifunzionali, cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.

2. Le caratteristiche tecniche di questi tipi di impianto saranno in accordo con le Norme Tecniche UNI e CEI pertinenti.

3. La scelta tra le possibili soluzioni di ubicazione degli impianti nel sottosuolo, di cui al punto precedente, è effettuata, in sede di appositi incontri, dai Comuni in funzione delle aree interessate, delle dimensioni e della potenzialità degli impianti e concordata con le "Aziende" in accordo con quanto previsto agli artt. 9 e 10.

4. Le disposizioni stesse si applicano alle aree consortili, situate nei comuni di cui all’art. 3, sulle quali esistono edifici ad uso civile o commerciale ed il cui intervento edilizio possa incidere sulla sede stradale circostante o comunque sulla viabilità.

5. Ove il PUGSS non sia stato predisposto, le scelte tra le alternative tecniche devono essere operate in sede di Conferenza dei Servizi.

Art. 5 Predisposizione dei servizi in trincea

1. Nel caso di posa direttamente interrata dei servizi sotto il marciapiede, deve essere ridotto al minimo il disagio alla circolazione stradale e deve essere permesso un più agevole ingresso delle infrastrutture negli edifici. In accordo con le indicazioni delle "Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ai fini delle presenti disposizioni per i marciapiedi a servizio delle aree urbanizzate, deve essere considerata una larghezza minima di quattro metri sia per le strade di quartiere che, possibilmente, per quelle di scorrimento.

2. Particolare attenzione deve porsi nel caso di interramento dei servizi nei marciapiedi sui quali si affacciano aree commerciali e produttive; in tal caso devono essere limitati i disagi, fissando i tempi massimi per l’esecuzione delle opere, nel rispetto di quanto indicato nel successivo articolo 8, ovvero predisponendo direttamente cunicoli con plotte scoperchiabili o polifore.

3. Per gli attraversamenti e le occupazioni trasversali e longitudinali della sede stradale, realizzati in sotterraneo con impianti inerenti i servizi di cui al 1° comma dell’art. 28 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la profondità minima di interramento, di cui al 3° comma dell’art. 66 del sopracitato Regolamento di esecuzione n. 495, non si applica al di fuori della carreggiata; al di sotto della stessa tale profondità minima può essere ridotta, previo accordo con l’Ente proprietario della strada, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano; sono, comunque, fatte salve le prescrizioni delle Norme Tecniche UNI e CEI vigenti per ciascun tipo di impianto.

4. Relativamente ai servizi interrati, qualora sussistano dubbi sulla effettiva localizzazione degli impianti tecnologici, deve essere valutata, di volta in volta, la possibilità di impiego di sistemi tecnici innovativi che consentano interventi nel sottosuolo senza l’effrazione della superficie, sia per la conoscenza di quanto sottostante (indagine geognostica), sia per la posa di cavi (perforazione orizzontale controllata).

5. Per i nuovi allacciamenti delle varie utenze, sia di servizi provenienti da strutture o gallerie sotterranee che da linee alloggiate direttamente nel terreno, devono essere osservate le Norme Tecniche UNI e CEI.

6. Allo scopo di minimizzare l’impatto ambientale, la realizzazione delle strutture per la posa di impianti tecnologici, nelle aree di nuovo insediamento, deve avvenire contemporaneamente alle altre infrastrutture secondo progetti e modalità approvati dal Comune d’intesa con le Aziende.

 

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